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L'albo dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di appello contiene l'elenco delle persone idonee a svolgere la funzione di Giudice popolare. È costituito da due distinti elenchi formati da cittadini che possono essere chiamati ad affiancare i giudici togati nella composizione della Corte d'Assise e della Corte d'Assise di appello in occasione dei processi. Le operazioni di aggiornamento si svolgono ogni due anni dal mese di aprile al mese di luglio.
I cittadini che desiderano far parte dell'Albo di Giudice popolare che posseggono i requisiti richiesti.
I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:
L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato o d’ufficio, da parte del Sindaco, e rimane valida finché non vengono meno i requisiti.
Gli organi giudiziari sorteggiano dall’Albo gli iscritti che dovranno formare le giurie popolari nei processi.
Le domande si presentano, tra il 1 maggio e il 31 luglio degli anni dispari.
L'iscrizione agli elenchi è permanente.
L'Ufficio di Giudice popolare è obbligatorio salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione. In tal caso si può presentare apposita domanda per la cancellazione.
La cancellazione dagli elenchi può avvenire d'ufficio nei casi previsti dall'Art. 12 Legge 287/51.
Il cittadino deve presentare un documento d'identità in corso di validità e la fotocopia del titolo di studio richiesto.
Il servizio è gratuito.
La procedura si conclude in pochi minuti.